Settima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico



Regolamento della Settima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, anno 2004

REGOLAMENTO

ART. 1

La SETTIMA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO si svolgerà a Paestum, presso l'Hotel Ariston, dal 18 al 21 Novembre 2004.

ART. 2

L'esposizione avrà i seguenti orari:
18 novembre ore 10.00 - 18.00
19 novembre ore 10.00 - 18.00
20 novembre ore 10.00 - 18.00
21 novembre ore 10.00 - 13.00
Sabato 20 Novembre ore 10.00 - 18.00 si svolgerà il WORKSHOP con gli operatori della domanda estera. All' incontro sono ammessi esclusivamente gli espositori e gli operatori accreditati alla Borsa in possesso dei requisiti e previo pagamento della relativa quota. La scheda di iscrizione al WORKSHOP deve pervenire alla segreteria, unitamente al pagamento della relativa quota, entro e non oltre il 15 ottobre 2004.
La compilazione della scheda di iscrizione è obbligatoria per l'accettazione dell'accreditamento al WORKSHOP.
Domenica 21 novembre ore 10.00 - 13.00 si svolgerà il WORKSHOP con la domanda del turismo associato. L'iscrizione al workshop di sabato 20 novembre ed il pagamento della relativa quota dà diritto alla partecipazione gratuita. È fatto obbligo ad ogni espositore di essere presente nello stand col proprio personale per tutta la durata e orario della Borsa.
Il personale di lavoro subordinato od autonomo dovrà essere pienamente in regola con le vigenti disposizioni di legge, il tutto a cura e responsabilità dell'espositore.
L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari della Borsa ed eventualmente le date di apertura e di chiusura.

ART. 3

La Borsa ha lo scopo di favorire lo scambio, attraverso il confronto tra Domanda e Offerta, di tutte le forme di turismo relative ad attività economiche, scientifiche, sociali, politiche e culturali, che insistono in aree archeologiche.

ART. 4

Potranno partecipare all'esposizione le societa' italiane ed estere OFFERTA E DOMANDA, nonchè organizzazioni e singoli operatori (fornitrici di servizi essenziali e complementari, rappresentanti o agenti), in particolare:
- TOUR OPERATOR E AGENTI DI VIAGGIO
- STRUTTURE RICETTIVE
- ENTI NAZIONALI Dl TURISMO
- SOCIETÀ Dl SERVIZI TURISTICI COMPLEMENTARI
- ENTI PUBBLICI PROMOTORI Dl LOCALITÀ SEDI ARCHEOLOGICHE
- ASSOCIAZIONI DI SETTORE
- ALTRI COMUNQUE INTERESSATI AL TURISMO ARCHEOLOGICO
È facoltà discrezionale e insindacabile dell'Organizzazione escludere dalla Borsa taluni prodotti e servizi. L'Organizzazione provvederà all'inserzione degli espositori sul catalogo ufficiale e sul sito web senza che ciò comporti responsabilità alcuna per eventuali omissioni e/o errori nella stampa e nella diffusione di detto catalogo. La pubblicazione conterrà i dati relativi alle schede inviate dagli espositori entro il 30 settembre 2004.

ART. 5

Le DOMANDE, compilate su apposite schede, contenenti le norme di partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 30 / 9 / 2004 alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Leader s.a.s. Corso Garibaldi, 148 - 84123 Salerno. La Segreteria, può a suo insindacabile giudizio, accettare le DOMANDE che dovessero pervenire dopo tale data. Con la DOMANDA si dovrà versare l'importo totale. Tale importo verrà integralmente restituito qualora la domanda non dovesse venire accolta.
Le DOMANDE non accompagnate dall'importo non saranno ritenute valide. I servizi e le prestazioni utilizzati durante lo svolgimento della Borsa dovranno essere pagati prima del termine dell'Esposizione. Con la firma della domanda l'Espositore accetta il presente Regolamento e tutte le successive prescrizioni integrative di carattere normativo e tecnico che verranno emanate, compreso l'emanando Regolamento Tecnico.

ART. 6

L'ammissione all'esposizione è subordinata all'accettazione della domanda da parte dell'Organizzazione che delibera con giudizio inappellabile e che provvederà a dare conferma scritta entro i 30 giorni antecedenti alla data di inaugurazione della Borsa. L'accettazione sarà valida solo esclusivamente per l'Espositore che ha sottoscritto la domanda e versato il relativo anticipo. L'Organizzazione, in caso di rifiuto della domanda, non sarà tenuta a specificare i motivi, nè incorrerà per questo in alcuna responsabilità.

ART. 7

In caso di rinuncia da parte dell'Espositore, comunicata per iscritto tramite raccomandata, entro massimo 30 giorni dalla data d'inizio della Borsa, l'Organizzazione tratterrà il 50% della quota di partecipazione già versata a titolo rimborso spese generali. Nessun rimborso verrà effettuato se la rinuncia non viene comunicata nei termini di cui sopra.

ART. 8

Sarà inviato, successivamente all'adesione, il Regolamento Tecnico contenente disposizioni in merito all'allestimento dello stand, al materiale di arredamento, alle norme di sicurezza, ai giorni e agli orari del montaggio e smontaggio stand e a tutte le disposizioni per l'ingresso degli allestitori e degli operatori. Le norme del Regolamento Tecnico sono vincolanti per gli espositori e verranno emanate a insindacabile giudizio dell'Organizzazione.

ART. 9

L'Organizzazione provvederà successivamente all'assegnazione degli stand secondo le indicazioni degli espositori nei limiti consentiti da generali esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Pertanto, le preferenze espresse avranno solo valore indicativo. L'Organizzazione si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione dello stand, anche se già assegnato, oppure di variare le dimensioni, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative.

ART.10

Coloro che prenotano aree non allestite dovranno presentare progetti di sistemazione, bozzetti, l'arredamento e l'addobbo, come l'allestimento dei fondali, dei divisori e delle decorazioni, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Organizzazione entro il 15 Settembre 2004.

ART.11

Salvo il caso di forza maggiore o di esigenze particolari le aree saranno messe a disposizione degli Espositori UN GIORNO prima dell'inizio della Borsa, e gli stand debbono essere pronti, nel loro allestimento e nella presentazione delle merci e dei materiali esposti, entro le ore 20 del giorno 17 Novembre 2004.

ART.12

Se per cause di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dall' Organizzazione, l'esposizione non potesse venire effettuata, gli impegni assunti verso i terzi e le spese di organizzazione saranno ripartiti tra gli Espositori iscritti nei limiti dell'anticipo. Le somme eventualmente disponibili verranno invece restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e installazioni speciali eseguite per ordine degli Espositori dovranno essere da questi integralmente rimborsate all'Organizzazione.

ART.13

Lo sgombero degli stand potrà avvenire inderogabilmente solo dalle ore 14 alle ore 24 del 21 novembre 2004. Oltre tale termine lo sgombero verrà eseguito a cura dell'Organizzazione a spese dell'aderente, senza che ciò costituisca responsabilità per l'Organizzazione. E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio al competente ufficio Tecnico dell'Esposizione nello stato nel quale gli fu consegnato. L'inosservanza di tali norme dara' diritto all'Organizzazione di rivalersi, nei confronti dell'Espositore delle spese sostenute per il ripristino del posteggio. Ove l'aderente si rifiutasse alla fusione delle spese di cui si è detto in precedenza, l'Organizzazione avrà la facoltà di rivalersi anche sulle merci e materiali esposti. Uguale facoltà si intende riservata per qualsiasi altro credito che essa vantasse verso l'aderente per effetto della sua iscrizione e partecipazione all'Esposizione. A tutela di ogni suo diritto o ragione creditoria, l'Organizzazione potrà vietare l'asportazione delle merci ed arredi presenti nel posteggio, riservandosi altresì il diritto di chiedere, se lo riterrà opportuno, in ordine al proprio interesse, il sequestro conservativo delle merci e di quanto altro contenuto nel posteggio.

ART.14

È proibito ad estranei disegnare, copiare, o fotografare gli oggetti esposti senza una autorizzazione scritta dell'Espositore.
L'Organizzazione, che si riserva il diritto di riprodurre direttamente o autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne, e di permettere anche la vendita da parte degli incaricati ufficiali, non può comunque essere ritenuta responsabile per eventuali riprese fotografiche fatte abusivamente da terzi. L'introduzione in Borsa di apparecchi cinematografici è subordinata all'autorizzazione scritta dell'Organizzazione. Per ogni ripresa va fornita una copia alla Segreteria.

ART.15

L'Organizzazione provvede, ai soli fini del buon andamento della Borsa, ad un servizio di vigilanza diurna e notturna senza peraltro assumere alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura. Durante l'orario di esposizione l'espositore e' responsabile della vigilanza dei propri stand. La pulizia dei posteggi e' a carico degli Espositori e deve essere effettuata negli orari consentiti. Gli espositori potranno affidare l'incarico alle ditte fiduciarie con le quali l'Organizzazione abbia convenuto condizioni e prezzi unitari.

ART.16

Agli espositori è vietata la diffusione di musica e di suoni. Eventuali deroghe, disposte dall'Organizzazione sia in via generale che "ad personam", saranno valide soltanto se rilasciate per iscritto e potranno essere revocate in qualsiasi momento con effetto immediato, anche attraverso semplice comunicazione verbale. L'autorizzazione non esime l'espositore che ne faccia uso da fare impiego degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri espositori ed ai visitatori, e non lo esime altresì dall'adempiere a propria cura e spese a quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia. A carico degli espositori è ogni eventuale imposta di pubblicità che dovesse essere applicata dai competenti Uffici del Comune di Capaccio e dalla Siae.

ART.17

È vietato esporre o distribuire ogni tipo di materiale grafico (opuscoli, depliants, stampati, posters, ecc.) che non abbiano carattere strettamente commerciale, oppure in cui si potrebbe ravvisare anche (in modo non intenzionale, occasionale, oppure indiretto) una critica, una lesione o un'offesa a terzi. È vietato distribuire questionari o altri documenti mirati a raccogliere firme, dichiarazioni o informazioni che non abbiano attinenza al turismo. Ad ogni aderente è data facoltà di svolgere azione commerciale all'interno del proprio stand soltanto per la propria Ditta e le sue rappresentate attraverso strumenti promopubblicaitari strettamente attinenti alla merceologia per la quale l'Espositore è stato ammesso. È tassativamente vietata qualsiasi tipo di vendita al pubblico con consegna immediata.

ART.18

L'espositore è responsabile nei confronti dell'Organizzazione e dell'Ente proprietario dei locali della Borsa, di tutti i danni provocati per qualsiasi causa diretta o indiretta dei propri dipendenti o terzi, senza esclusioni o limitazioni di sorta. L'ESPOSITORE DEVE ESSERE ASSICURATO contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, danni di infiltrazione e caduta di acqua, di ruggine e responsabilità civile verso terzi.
È fatto obbligo all'Espositore di disporre delle seguenti assicurazioni:
a) polizza di assicurazione "All Risks-Tutti i Rischi" per merci, materiali, arredamenti, attrezzature ed allestimenti di proprietà o in uso all'Espositore durante la permanenza;
b) polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile per danni involontariamente provocati a terzi in relazione alla partecipazione alla Borsa per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00; a questa assicurazione provvederà la Provincia di Salerno locataria delle aree, per tutti gli Espositori con una apposita convenzione. L'Espostitore, per le garanzie obbligatorie di cui sopra, deve disporre di propria polizza "All Risks" valida per fiere e rasseggne con clausola di rinuncia al diritto alla rivalsa nei confronti della Provincia di Salerno e dei terzi comunque interessati all'organizzazione della Borsa.

ART.19

L'Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento, norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare la Borsa ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento, o successive emanande, l'Organizzazione può anche adottare provvedimenti di espulsione. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

ART.20

Ulteriori norme di carattere tecnico sull'allestimento degli stand ed altri di carattere generale come regolamentazione della pubblicità dello stand, catalogo ufficiale dell'esposizione, tessere e biglietti d'ingresso, parcheggi, noleggi di automobili, cartelli insegna, macchinari in funzionamento, fornitura energia elettrica ed acqua etc., verranno comunicate a mezzo delle " Norme Tecniche " e, pertanto, formeranno parte integrante del presente Regolamento.

ART.21

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all'Organizzazione. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Salerno

 

Con la firma della presente domanda si dichiara di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, del Regolamento e le successive disposizioni e norme tecniche che verranno emanate ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile.



DATA TIMBRO E FIRMA
AUTORIZZATA PER ACCETTAZIONE
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Consulenza, Organizzazione, Comunicazione

Leader s.a.s. Corso Garibaldi, 148 - 84123 Salerno tel. +39.089.253170 fax +39.089.253238

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