ART. 1 - La DECIMA BORSA MEDITERRANEA
DEL TURISMO ARCHEOLOGICO si svolgerà
a Paestum, presso il Centro Espositivo Ariston, dal 15 al 18 novembre
2007.
ART. 2 - L'esposizione avrà i seguenti orari:
giovedì 15 novembre ore 10.00 - 19.00
venerdì 16 novembre ore 10.00 - 19.00
sabato 17 novembre ore 10.00 - 19.00
domenica 18 novembre ore 10.00 - 13.30
Sabato 17 novembre (ore10.00 - 18.00) si svolgerà il
WORKSHOP con gli operatori della domanda estera. All’incontro
sono ammessi esclusivamente gli operatori dell’offerta
in possesso dei requisiti e previo pagamento della relativa
quota. La scheda di iscrizione al WORKSHOP deve pervenire presso
la segreteria, unitamente al pagamento della relativa quota,
entro e non oltre il 15 ottobre 2007.
La compilazione della scheda di iscrizione è obbligatoria per
l'accettazione dell'accreditamento al WORKSHOP.
È fatto obbligo ad ogni espositore di essere presente nello stand col
proprio personale per tutta la durata e orario della Borsa.
Il personale di lavoro subordinato o autonomo dovrà essere pienamente
in regola con le vigenti disposizioni di legge, il tutto a cura e responsabilità dell’espositore.
L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare
gli orari della Borsa ed eventualmente le date di apertura e di chiusura.
ART. 3 - La Borsa ha lo scopo di favorire lo scambio, attraverso
il confronto tra Domanda e Offerta, di tutte le forme di turismo
relative ad attività economiche, scientifiche, sociali,
politiche e culturali, che insistono in aree archeologiche.
ART. 4 - Potranno partecipare all’esposizione le società italiane
ed estere - OFFERTA E DOMANDA - nonché organizzazioni
e singoli operatori (fornitrici di servizi essenziali e complementari,
rappresentanti o agenti), in particolare:
- TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO
- STRUTTURE RICETTIVE
- ENTI NAZIONALI PER IL TURISMO
- SOCIETÀ’ Dl SERVIZI TURISTICI COMPLEMENTARI
- ENTI PUBBLICI PROMOTORI Dl LOCALITÀ SEDI ARCHEOLOGICHE
- ASSOCIAZIONI DI SETTORE
- ALTRI COMUNQUE INTERESSATI AL TURISMO ARCHEOLOGICO
È facoltà discrezionale e insindacabile dell'Organizzazione escludere
dalla Borsa taluni prodotti e servizi. L’Organizzazione provvederà all’inserzione
degli espositori sul catalogo ufficiale e sul sito web, senza che ciò comporti
responsabilità alcuna per eventuali omissioni e/o errori nella stampa
e nella diffusione di detto catalogo. La pubblicazione conterrà i dati
relativi alle schede inviate dagli espositori entro il 30 settembre 2007.
ART. 5 - Le SCHEDE, contenenti le norme di partecipazione,
dovranno pervenire entro e non oltre il 30/9/2007 alla SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA Leader sas via Roma, 226 - 84121 Salerno. La
Segreteria può, a suo insindacabile giudizio, accettare
le SCHEDE che dovessero pervenire dopo tale data.
Le SCHEDE saranno considerate valide solo se accompagnate dal versamento
dell'importo totale. Tale importo verrà integralmente restituito
qualora la domanda non dovesse venire accolta. I servizi e le prestazioni
utilizzati durante lo svolgimento della Borsa dovranno essere pagati
prima del termine dell'Esposizione. Con la firma della scheda l'Espositore
accetta il presente Regolamento e tutte le successive prescrizioni
integrative di carattere normativo e tecnico che verranno emanate.
ART. 6 - L’ammissione all’esposizione è subordinata
all'accettazione della domanda da parte dell’Organizzazione,
che delibera con giudizio inappellabile e che provvederà a
dare conferma scritta entro i 30 giorni antecedenti alla data
di inaugurazione della Borsa. L’accettazione sarà valida
esclusivamente per l'Espositore che abbia sottoscritto la scheda
e versato il relativo importo. L’Organizzazione, in caso
di rifiuto della domanda, non sarà tenuta a specificarne
i motivi, né incorrerà per questo in alcuna responsabilità.
ART. 7 - In caso di rinuncia da parte dell'Espositore, comunicata
per iscritto tramite raccomandata, entro massimo 30 giorni
dalla data d'inizio della Borsa, l’Organizzazione tratterrà il
50% della quota di partecipazione già versata a titolo
rimborso spese generali.
Nessun rimborso verrà effettuato qualora la rinuncia non venisse
comunicata nei termini di cui sopra.
ART. 8 - Sarà inviata, successivamente all'adesione,
la Scheda Informativa contenente disposizioni in merito all'allestimento
dello stand, al materiale di arredamento, alle norme di sicurezza,
ai giorni e agli orari del montaggio e smontaggio stand e a
tutte le disposizioni per l'ingresso degli allestitori e degli
operatori. Le norme della Scheda Informativa sono vincolanti
per gli espositori e verranno stabilite a insindacabile giudizio
dell’Organizzazione.
ART. 9 - L’Organizzazione provvederà successivamente
all'assegnazione degli stand secondo le indicazioni degli espositori,
nei limiti consentiti dalle esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
Pertanto, le preferenze espresse avranno solo valore indicativo.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione
dello stand, anche se già assegnato, oppure di variarne le dimensioni,
ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze
organizzative.
ART. 10 - Coloro che prenotino aree non allestite dovranno
presentare progetti di sistemazione, bozzetti, arredamento
e addobbo (come l'allestimento dei fondali, dei divisori e
delle decorazioni), che dovranno essere sottoposti all’approvazione
dell’Organizzazione entro
il 30 settembre 2007. È vietata la chiusura con pannellature
piene di ogni lato dell’area verso i corridoi per un tratto superiore
al 50% della lunghezza del lato stesso.
ART. 11 - Salvo causa di forza maggiore o esigenze particolari,
le aree saranno messe a disposizione degli Espositori UN GIORNO
prima dell’inizio della Borsa, e gli stand dovranno essere
pronti, con l’allestimento e i prodotti da presentare,
entro le ore 20 del giorno 15 novembre 2007.
ART. 12 - Se per cause di forza maggiore, o comunque per motivi
indipendenti
dall’ Organizzazione, l’esposizione non potesse venire
effettuata, gli impegni assunti verso i terzi e le spese di organizzazione
saranno ripartiti tra gli Espositori iscritti nei limiti degli importi
versati. Le somme, eventualmente disponibili, verranno invece restituite
proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e installazioni
speciali, eseguite per ordine degli
Espositori, dovranno essere da questi integralmente rimborsate all’Organizzazione.
ART. 13 - Lo sgombero degli stand potrà avvenire inderogabilmente
solo dalle ore 14 alle ore 24 del 18 novembre. Oltre tale termine,
lo sgombero verrà eseguito a cura dell’Organizzazione
a spese dell’aderente, senza che ciò costituisca
responsabilità per l’Organizzazione. È fatto
obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio al competente
ufficio Tecnico dell'Esposizione nello stato consegnatogli.
L'inosservanza di tali norme darà diritto all’Organizzazione
di rivalersi, nei confronti dell'Espositore delle spese sostenute
per il ripristino del posteggio. Ove l'aderente si rifiutasse,
l’Organizzazione avrà la facoltà di rivalersi
anche sulle merci e materiali esposti. Uguale facoltà si
intende riservata, per qualsiasi altro credito che essa vantasse
verso l’aderente per effetto della sua iscrizione e partecipazione
all’Esposizione. A tutela di ogni suo diritto o ragione
creditoria, l’Organizzazione potrà vietare l’asportazione
di merci e arredi presenti nel posteggio, riservandosi altresì il
diritto di chiedere, se lo riterrà opportuno, in ordine
al proprio interesse, il sequestro conservativo delle merci
e di quanto altro contenuto nel posteggio.
ART. 14 - È proibito ad estranei disegnare, copiare,
o fotografare gli oggetti esposti senza una autorizzazione
scritta dell'Espositore.
L’Organizzazione, che si riserva il diritto di riprodurre direttamente
o autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o di dettaglio
esterne ed interne, e di permettere anche la vendita da parte degli
incaricati ufficiali, non può comunque essere ritenuta responsabile
per eventuali riprese fotografiche fatte abusivamente da terzi. L’introduzione
in Borsa di apparecchi cinematografici è subordinata all’autorizzazione
scritta dell’Organizzazione. Per ogni ripresa va fornita una
copia alla Segreteria.
ART. 15 - Gli Espositori che, all’interno del proprio
stand, intendano somministrare alimenti e bevande a scopo promozionale,
sono tenuti a fare idonea istanza all’Organizzazione.
L’Organizzazione presenterà al Comune di Capaccio
Paestum richiesta per il rilascio della regolare autorizzazione
sanitaria. L’Organizzazione è esonerata per eventuali
conseguenze
dovute ad inadempienze dell’Espositore rilevate dagli Organi
competenti.
ART. 16 - L’Organizzazione provvede, ai soli fini del
buon andamento della Borsa, ad un servizio di vigilanza generale
diurna e notturna senza peraltro assumere alcuna responsabilità per
furti, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura. Durante
l’orario di esposizione, nei periodi di allestimento
e di smontaggio, l’espositore è responsabile della
vigilanza del proprio stand. Nella quota di iscrizione è compreso
il servizio di pulizia. Gli espositori potranno comunque affidare
l’incarico alle ditte fiduciarie con le quali l’Organizzazione
abbia convenuto condizioni e prezzi unitari.
ART. 17 - Agli espositori è vietata la diffusione di
musica e di suoni. Eventuali deroghe, disposte dall’Organizzazione,
sia in via generale che “ad personam”, saranno
valide soltanto se rilasciate per iscritto e potranno essere
revocate in qualsiasi momento con effetto immediato, anche
attraverso semplice comunicazione verbale. L’autorizzazione
non esime l’espositore dall’utilizzo degli apparecchi
in modo tale da non arrecare disturbo agli altri stand ed ai
visitatori, e non lo esime altresì dall’adempiere
a propria cura e spese a quanto previsto dalle norme di legge
vigenti in materia. A carico degli espositori è ogni
eventuale imposta di pubblicità che dovesse essere applicata
dai competenti Uffici del Comune di Capaccio e dalla Siae.
ART. 18 - È vietato esporre o distribuire ogni tipo
di materiale grafico (opuscoli, depliants, stampati, posters,
ecc.) che non abbia carattere strettamente commerciale, oppure
in cui si possa ravvisare anche (in modo non intenzionale,
occasionale, oppure indiretto) una critica, una lesione o un’offesa
a terzi. È vietato distribuire questionari o altri documenti
mirati a raccogliere firme, dichiarazioni o informazioni che
non abbiano attinenza con il turismo.
Ad ogni aderente è data facoltà di svolgere azione commerciale
all’interno del proprio stand soltanto per la propria Ditta e
le sue rappresentate attraverso strumenti promopubblicitari strettamente
attinenti alla merceologia per la quale l’Espositore è stato
ammesso. È tassativamente vietato qualsiasi tipo di vendita
al pubblico con consegna immediata.
ART. 19 - L’espositore è responsabile nei confronti
dell’Organizzazione e dell’Ente proprietario dei
locali della Borsa, di tutti i danni provocati per qualsiasi
causa diretta o indiretta dei propri dipendenti o terzi, senza
esclusioni o limitazioni di sorta. L’ESPOSITORE DEVE
ESSERE ASSICURATO contro tutti i rischi, compresi quelli di
furto, incendio, danni di infiltrazione e caduta di acqua,
di ruggine e responsabilità civile verso terzi.
È fatto obbligo all’Espositore di disporre delle seguenti assicurazioni:
a) polizza di assicurazione «All Risks-Tutti i Rischi» per
merci, materiali, arredamenti, attrezzature ed allestimenti di proprietà o
in uso all’Espositore durante la permanenza;
b) polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile per
danni involontariamente provocati a terzi in relazione alla partecipazione
alla Borsa per un massimale non inferiore a € 500.000,00; a questa
assicurazione provvederà la Provincia di Salerno locataria delle
aree, per tutti gli Espositori con una apposita convenzione.
L’Espositore, per le garanzie obbligatorie di cui sopra, deve
disporre di propria polizza «All Risks» valida per fiere
e rassegne con clausola di rinuncia al diritto alla rivalsa nei confronti
della Provincia di Salerno e dei terzi comunque interessati all’organizzazione
della Borsa.
ART. 20 - L’Organizzazione si riserva di stabilire,
anche in deroga al presente Regolamento, norme e disposizioni
da essa giudicate opportune al fine di regolare al meglio la
Borsa ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno
valore equipollente al presente Regolamento ed hanno pari carattere
di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni
del presente Regolamento, o successive emanande, l’Organizzazione
può anche adottare provvedimenti di espulsione. In tale
eventualità l’Espositore non ha diritto a rimborsi
o indennizzi a nessun titolo.
ART. 21 - Ulteriori norme di carattere tecnico sull’allestimento
degli stand ed altre di carattere generale come regolamentazione
della pubblicità dello stand, catalogo ufficiale dell’esposizione,
tessere e biglietti d’ingresso, parcheggi, noleggi di
automobili, cartelli insegna, macchinari in funzionamento,
fornitura energia elettrica ed acqua etc., verranno comunicate
a mezzo della Scheda Informativa e, pertanto, formeranno parte
integrante del presente Regolamento.
ART. 22 - Gli eventuali reclami devono essere presentati per
iscritto all’Organizzazione. Per qualsiasi controversia
sarà competente il Foro di Salerno.